Scelta del regime patrimoniale

Come scegliere e modificare il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) nel corso della vita matrimoniale o dell'unione civile.

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Prima della celebrazione, gli interessati potranno optare per il regime della comunione o della separazione dei beni, con instaurazione del regime della comunione in caso di mancata manifestazione di diversa volontà.


A chi è rivolto

A coloro che intendono contrarre matrimonio o costituire un'unione civile, salva la possibilità di modificare il proprio regime patrimoniale anche in data successiva.

Descrizione

Ai sensi dell’art. 159 del codice civile, "Il regime patrimoniale legale della famiglia, salvo diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162 c.c., è costituito dalla comunione dei beni".

Pertanto, salva differente manifestazione di volontà, il regime patrimoniale ordinario risulta quello della comunione dei beni, il quale si instaura automaticamente al momento del matrimonio o dell'unione civile in caso di mancata espressione di diversa scelta.

Prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile gli interessati devono quindi decidere quale sarà il regime patrimoniale che regolerà l'amministrazione del reciproco patrimonio.

In ogni caso, in data successiva a quella di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell' unione civile, le parti interessate potranno sempre optare per la scelta di un differente regime patrimoniale mediante stipulazione di atto notarile. In tal caso, il notaio delegato comunicherà direttamente tale convenzione all'Ufficio di Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o di unione civile. In difetto, le parti potranno richiedere detto adempimento personalmente, muniti di copia conforme di detto atto.

Regime della Comunione dei Beni

Come anticipato, il regime della comunione dei beni costituisce il regime ordinario che si instaurerà nel caso di mancata espressione di differente volontà delle parti.

In dette ipotesi, tutto quanto acquistato dei coniugi o dagli uniti civilmente successivamente all'evento matrimonio e unione civile risulterà di proprietà di entrambe le parti, in parti uguali, ferma restando l'esclusiva proprietà di ciascun coniuge/unito civilmente dei beni da questi acquisiti prima dell'instaurazione del regime patrimoniale in oggetto.

Pertanto, ai sensi dell'art.177 c.c., costituiscono oggetto di comunione dei beni:

tutti gli acquisti compiuti dai coniugi (o dagli uniti civilmente) insieme o separatamente durante il matrimonio (o unione civile), con esclusione di quelli relativi ai beni personali;
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Ai sensi dell'art. 179 c.c., invece, non costituiscono oggetto di comunione e sono quindi beni personali del coniuge:

i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto.
Il regime della comunione dei beni, oltre che per successivo mutamento convenzionale con opzione per la separazione dei beni, si scioglie a seguito di dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito di separazione personale, di separazione giudiziale dei beni, per il fallimento di uno dei coniugi.

Regime della Separazione dei Beni

Ai sensi dell'art. 162 del codice civile, le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico, sotto pena di nullità. Tuttavia, la scelta del regime di separazione dei beni può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio, sia esso civile o religioso, con conseguente annotazione in margine all'atto di matrimonio o unione civile.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al comma 2 dell'artò.162 c.c., in tema di dichiarazione contestuale alla redazione dell'atto di matrimonio.

Tale dichiarazione va resa, quindi, in caso di matrimonio civile o unione civile, direttamente all'Ufficiale di Stato Civile e, in caso di matrimonio concordatario, al momento della celebrazione direttamente al ministro di culto.

Differentemente dal regime ordinario, con la separazione dei beni ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati anche durante il matrimonio o l'unione civile, mantenendone il godimento e l'amministrazione.

Regime patrimoniale all’Estero

I rapporti personali tra le parti aventi diversa cittadinanza (o in possesso di più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale o l'unione civile è prevalentemente localizzata.

L'art. 30, comma 1, paragrafo 2 della Legge 218/95 prevede che i coniugi o gli uniti civilmente possano convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Pertanto all'atto della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, le parti manifesteranno la volontà che il regime patrimoniale sia quello previsto dalla legge dello Stato da loro indicato (eventualmente anche quella italiana con indicazione di preferenza tra regime di separazione o comunione dei beni).

Come anticipato, ai sensi dell'art. 159 c.c., quando nell'atto di matrimonio non compare alcuna annotazione di scelta di regime patrimoniale, si intenderà costituita la comunione dei beni. Ciò vale anche, pertanto, nel caso di un atto di matrimonio o di unione civile redatto all'estero da trascrivere in Italia, laddove l'atto redatto all'estero non indichi alcuna menzione all'eventuale regime patrimoniale delle parti.

La scelta del regime patrimoniale potrà infatti essere effettuata all'estero presso l'autorità diplomatica e consolare italiana, con onere di comunicazione della stessa ai fini dell'annotazione se la stipula dell'accordo sia stata formata dinanzi ad un'autorità locale che riveste funzioni analoghe a quelle notarili.

Come fare

In caso di dichiarazione contestuale alla celebrazione del matrimonio, le parti dovranno rivolgersi all'ufficio di stato civile che redigerà l'atto di matrimonio o unione civile esprimendo la propria manifestazione di volontà in ordine al regime patrimoniale da applicare.

Per ogni altra convenzione di mutamento del regime patrimoniale successiva alle date di matrimonio o unione civile, sarà il notaio delegato a comunicare detta convenzione all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di redazione dell'originale dell'atto di matrimonio per la relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o di unione civile.

Cosa serve

Prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, le parti, munite di rispettivi documenti di identità, comunicheranno all'Ufficiale di Stato Civile che dovrà redigere il relativo atto la scelta del regime patrimoniale che intendono adottare.

In caso di convenzione di mutamento successivo, la stessa verrà comunicato direttamente dal notaio delegato.

Documento di identità delle parti.
Dichiarazione di scelta del regime patrimoniale da sottoscrivere prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, anche su modello predisposto direttamente dall'ufficio competente.
Eventuale copia conforme dell'atto pubblico di convenzione di scelta di regime patrimoniale.

Cosa si ottiene

L'inserimento, a margine o in calce dell'atto di matrimonio o di unione civile, dell'annotazione di scelta del regime patrimoniale.

Tempi e scadenze

La comunicazione della scelta del regime patrimoniale dovrà essere fatta in tempo utile a consentirne l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio o unione civile da redigere.

Si consiglia di comunicare tale regime di scelta al momento della redazione del processo verbale di pubblicazione di matrimonio ovvero, in difetto, con un preavviso di almeno 3 prima della celebrazione.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

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Pagina aggiornata il 20/02/2024

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