Passaporto mortuario, estradizione di cadavere all’estero e introduzione di cadavere dall’estero
Servizio attivo
Rilasciata dal Comune competente dopo l'accertamento della morte del defunto e la normativa di riferimento è differente a seconda che la destinazione finale sia in Italia o all'estero.
A chiunque intenda richiedere il rilascio di un'autorizzazione al trasporto di cadavere dall'estero o per l'estero al Comune competente.
Descrizione
La disciplina in tema di autorizzazione al trasporto di cadavere e di ceneri di un defunto cremato è differente a seconda del luogo di destinazione finale.
Infatti, il trasporto di defunti in Italia è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990 e dalla normativa Regionale territorialmente applicabile.
Nel caso, invece, di trasporto di defunti in altro Stato, troveranno applicazione le seguenti normative:
Accordo Internazionale sul trasporto delle salme di Berlino del 10/02/1937, che opera solo tra Paesi aderenti, con rilascio di passaporto mortuario da o per l'estero; Artt. 28 e 29 D.P.R. n. 285/1990 in tema, rispettivamente, di autorizzazione all'estradizione all'estero o all'introduzione di cadaveri dall'estero, in caso di trasporto in altro Stato non aderente all'Accordo di Berlino del 1937. L'Accordo di Berlino troverà applicazione soltanto nelle ipotesi di trasporto di cadavere, dovendosi applicare gli artt. 28 e 29 D.P.R. n. 285/1990, anche per Paesi Aderenti, nel caso di trasporto all'estero di ceneri o resti mortali.
Autorizzazione al trasporto in territorio italiano
L'autorizzazione al trasporto in territorio italiano non pone particolari problematiche.
La competenza è rimessa al comune di decesso che rilascia la relativa autorizzazione solo in seguito alla produzione del certificato necroscopico che attesta il decesso del defunto.
Prima di tale certificazione, il corpo privo di funzioni vitali è da considerarsi ancora come "salma".
L'art. 10 della Legge Regionale Puglia n. 34/2008 prevede la possibilità di procedere al trasporto di salma (dunque prima dell'accertamento della morte da parte del medico necroscopo), su richiesta dei familiari o dei conviventi, dal luogo di decesso ad un luogo di osservazione o di servizio mortuario, pubblico o privato, presso apposite strutture accreditate. A tale fine, tuttavia, è necessario acquisire la certificazione medica che attesta che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e se sono esclusi sospetti di morte da reato. Tale certificazione è titolo idoneo per il trasporto di salme all'interno del territorio della Regione Puglia e, dunque, il comune di decesso non dovrà rilasciare autorizzazioni.
Tuttavia, anche in caso di trasporto di salme in altri comuni, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento e del trasporto del cadavere (dopo l'acquisizione del certificato necroscopico) dal luogo di osservazione al cimitero di tumulazione rimane in capo al comune di decesso.
Sia la richiesta che l'autorizzazione al trasporto di cadavere sono soggette al pagamento dell'onere di bollo da € 16,00 e, nella prassi, tali adempimenti sono eseguiti su iniziativa delle agenzie funebri delegate dai parenti del defunto.
Trasporti di cadaveri da o all'estero: passaporto mortuario o autorizzazione all'estrazione o all'introduzione
Come anticipato, quando il cadavere deve essere trasportato all'estero o introdotto in Italia dall'estero, troveranno applicazione gli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. n. 285/1990 a seconda che il Paese estero di destinazione o provenienza sia uno Stato aderente, o meno, all'Accordo Internazionale sul trasporto delle salme di Berlino del 10/02/1937.
Tale accordo internazionale prevede una procedura semplificata in tema di documenti da allegare alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto definita "Passaporto mortuario", applicabile dunque solo per il caso di trasporto di cadaveri (non ceneri né resti mortali) da o in Stati aderenti (Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia).
Con riferimento alla richiesta di estradizione di cadavere (in Paese non aderente), gli istanti dovranno produrre al Comune in cui si trova il cadavere la seguente documentazione:
Estratto di morte. Autorizzazione alla sepoltura. Certificato ASL attestante il rispetto delle prescrizioni in tema di chiusura del feretro. Nullaosta dell'Autorità Consolare straniera di destinazione all'introduzione del feretro nel territorio del proprio Stato. Indicazione della località di frontiera da cui transiterà il feretro, per la prescritta comunicazione alla Prefettura del luogo. Sia l'istanza che l'autorizzazione sono soggette all'onere di imposta di € 16,00 e l'eventuale autorizzazione dovrà essere comunicata, a cura del comune competente, alla Prefettura del luogo di frontiera dal quale transiterà il feretro.
Viceversa, nel caso di autorizzazione all'introduzione di cadavere da Stato estero non aderente all'accordo di Berlino, la domanda deve essere presentata all'Autorità Consolare italiana che, valutati i presupposti e la documentazione, trasmette al Comune di destinazione finale per il rilascio dell'autorizzazione all'introduzione. Anche in tal caso, il comune competente notizierà la Prefettura del luogo di frontiera dell'intervenuta autorizzazione.
Per quanto concerne, invece, la documentazione da esibire in caso di richiesta di Passaporto Mortuario, l'Accordo di Berlino del 1937 consente agli Stati aderenti:
di non richiedere nullaosta all'Autorità Consolare dello Stato straniero di destinazione all'introduzione del feretro nel proprio territorio; di non comunicare alla Prefettura del luogo di frontiera del luogo di transito del feretro l'autorizzazione in oggetto. Dovrà prodursi invece l'ulteriore documentazione suindicata di cui all'art. 28 D.P.R. n. 285/1990.
In caso introduzione di cadavere da Paese Aderente, il comune di destinazione finale dovrà acquisire il passaporto mortuario rilasciato dallo Stato estero.
Come fare
Le richieste di rilascio di passaporto mortuario o di autorizzazione all'estradizione di cadavere all'estero sono generalmente presentate per il tramite di agenzie funebri delegate dai parenti del defunto.
La competenza è rimessa in capo al Comune in cui si trova il cadavere, innanzi al quale dovrà essere presentata l'istanza di autorizzazione al trasporto corredata dalla documentazione indicata nell'apposita sezione.
In caso di introduzione in Italia di cadavere proveniente da Paese aderente all'Accordo di Berlino, il passaporto mortuario dovrà essere depositato presso il Comune di destinazione del feretro.
In caso, invece, di introduzione in Italia di cadavere proveniente da Paese non aderente o di ceneri e resti mortali, la domanda dovrà essere presentata all'Autorità Consolare italiana che provvederà a inoltrare la stessa, se a norma con la produzione da allegare, al Comune di competenza.
Cosa serve
La documentazione da allegare alla domanda varia a seconda che si richieda un passaporto mortuario o l'autorizzazione all'estradizione ex art. 28 D.P.R. 285/1990.
Estratto di morte. Autorizzazione alla sepoltura. Certificato ASL attestante il rispetto delle prescrizioni in tema di chiusura del feretro. Nullaosta dell'Autorità Consolare straniera di destinazione all'introduzione del feretro nel territorio del proprio Stato (non necessaria per il rilascio del passaporto mortuario). Indicazione della località di frontiera da cui transiterà il feretro, per la prescritta comunicazione alla Prefettura del luogo (non necessario per il rilascio del passaporto mortuario).
Cosa si ottiene
Il rilascio del passaporto mortuario per il trasporto di un cadavere in un paese aderente all'accordo di Berlino del 1937 o l'autorizzazione all'estradizione all'estero di resti mortali, ceneri o di cadaveri in paese non aderente.
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2 giorni
Tempi di presa in carico
30 giorni
Durata massima del procedimento amministrativo
Quanto costa
Istanza e autorizzazione sono soggette a imposta di bollo per € 16,00.
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Condizioni di servizio
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