Voto domiciliare

Come esercitare il diritto di voto domiciliare

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Gli elettori affetti da una grave infermità che renda impossibile l'allontanamento dall'abitazione o che si trovino in situazione di dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali, possono avvalersi del voto domiciliare.


A chi è rivolto

Agli elettori del Comune che siano affetti da gravi infermità che il cui allontanamento dall'abitazione risulti impossibile o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 1/2006 convertito in Legge n. 22/2006, "Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore".

Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

La procedura

Gli elettori interessati devono far pervenire, in un periodo compreso tra il 40esimo e il 20esimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45esimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Alla richiesta di voto domiciliare devono dunque essere allegati:

fotocopia di documento di riconoscimento;
fotocopia tessera elettorale;
certificato medico rilasciato da Medico Legale ASL che conferma l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettorale di recarsi al seggio.
L'Ufficio Elettorale, valutata la richiesta e la completezza della documentazione, include i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare che abbiano presentato domanda nei termini in appositi elenchi distinti per sezioni e, in occasione delle elezioni, consegna gli stessi al Presidente di ciascuna Sezione, il quale a sua volta ne prende nota, all'apertura del seggio, sulla lista elettorale di sezione.

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, il Sindaco rilascia ai richiedenti un'attestazione di avvenuta inclusione negli elenchi del voto domiciliare.

Alla scadenza del 20esimo giorno antecedente la data delle elezioni, l'ufficio elettorale comunica alla Prefettura territorialmente competente l'elenco degli elettori ammessi al voto domiciliare.

Per le elezioni differenti da quelle amministrative comunali, nel caso in cui gli elettori si trovino ubicati in un comune diverso da quello di iscrizione delle liste elettorali, il Sindaco del comune di iscrizione comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove avverrà la raccolta del voto domiciliare, i quali, a loro volta, provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Espletata correttamente la procedura, nel giorno delle elezioni, il voto viene raccolto dal Presidente del Seggio della sezione della circoscrizione in cui dimora la persona disabile, alla presenza di uno scrutatore del medesimo seggio, designato con sorteggio, e il segretario del seggio. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il Presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto della persona interessata.

Le schede votate vengono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

Come fare

Le persone interessate dovranno rivolgersi all'Ufficio Elettorale nelle cui liste sono iscritte e richiedere, se in possesso della documentazione necessaria, di esercitare il diritto al voto domiciliare.

Cosa serve

Le persone interessate a richiedere l'esercizio del voto domiciliare devono essere in possesso di valido documento d'identità, di tessera elettorale e di un certificato medicato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale dell'Asl che attesti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Documento di identità in corso di validità.
Tessera elettorale.
Certificazione medica rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell'Asl in data non anteriore al 45esimo giorno dalle consultazioni elettorali e con prognosi di infermità non inferiore ai 45 giorni.
Richiesta di voto domiciliare da consegnare tra il 40esimo e il 20esimo giorno antecedente la votazione.

Cosa si ottiene

Attestazione sindacale di avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori ammessi a voto domiciliare e possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale in occasione nel proprio domicilio.

Tempi e scadenze

La richiesta deve essere presentata in carta libera in un termine compreso tra i 40 e i 20 giorni antecedenti alla data del voto.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

Il servizio non prevede costi

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Pagina aggiornata il 20/02/2024

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