Affidamento o dispersione delle ceneri dopo la cremazione

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I principi generali in materia di cremazione, esaminati nell'apposita sezione, si applicano anche in tema di richiesta di affidamento o di dispersione delle ceneri.


A chi è rivolto

A tutti coloro che, congiuntamente alla richiesta di cremazione di cadavere o di resti mortali, ovvero ancora in un momento successivo (in presenza dei presupposti di legge), intendono richiedere l'affidamento delle ceneri a persona legittimata o la dispersione delle ceneri stesse, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari aventi titolo.

Descrizione

Al momento della richiesta di rilascio di autorizzazione della cremazione, i soggetti legittimati devono indicare quali erano le volontà del defunto, espresse anche verbalmente in vita, in merito alla destinazione finale delle proprie ceneri.

In ordine alle modalità di manifestazione della volontà del defunto relative all'affidamento o alla dispersioni delle proprie ceneri, valgono le medesime considerazioni già esaminate nell'apposita sezione in tema di cremazione.

Pertanto, l'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri sarà concessa nel rispetto della volontà espressa del defunto, nei modi qui indicati:

  • disposizione testamentaria del de cuius, che può essere superata unicamente da uno scritto in senso contrario, avente data certa successiva, riferibile al deceduto;
  • iscrizione certificata in associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei propri associati;
  • iscrizione di propria volontà nel registro comunale delle volontà di essere cremati, se tale possibilità è riconosciuta dalla Regolamentazione Regionale territorialmente applicabile.

In mancanza di volontà espressa in vita dal defunto per iscritto, la normativa concede al coniuge e, a cascata, ai parenti più prossimi, un duplice ordine di soluzioni:

  1. ai sensi dell’art. 79, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 285/1990 e della Legge n. 130/2001, il coniuge o i parenti più prossimi, a cascata, potrebbero dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile la volontà che il defunto aveva espresso verbalmente in vita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000;
  2. qualora invece il defunto non abbia mai espresso in vita, neanche verbalmente, la propria volontà, ai sensi dell’art. 79, comma 1, D.P.R. n. 285/1990, il coniuge o i parenti più prossimi, a cascata, potrebbero esprimere la propria volontà di richiedere l'affidamento o la dispersione delle ceneri mediante sottoscrizione di dichiarazione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.

Tali considerazioni valgono, relativamente alla Regione Puglia, in virtù del disposto di cui all'art. 13, comma 2, del Regolamento della Regione Puglia n. 8/2015, il quale stabile che «2) La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione», richiamando la normativa generale in tema di cremazione, disciplinata a livello regionale anche dalla Legge n. 34/2008.

Anche in tali ultime ipotesi, tuttavia, dovrà sempre attribuirsi priorità assoluta ed esclusiva alla volontà unica e irripetibile del defunto, indipendentemente dalle sue modalità di espressione: eventuali differenti interessi o intenti degli eredi, se contrastanti con il volere ultimo del deceduto, non potranno essere eseguiti.

Con riferimento alla competenza territoriale, il Regolamento della Regione Puglia 11 marzo 2015, n. 8, che all’art. 13, rubricato appunto “Dispersione delle ceneri”, espressamente prevede, senza eccezioni di alcun tipo, che «L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri».

Diversamente, in caso di richiesta di cremazione di cadavere o di resti mortali rinvenuti a seguito di operazioni di estumulazione o esumazione, in virtù dell'art. 3 D.P.R. n. 254/2003, la competenza al rilascio della relativa autorizzazione alla cremazione e, alternativamente, all'affidamento o alla dispersioni delle ceneri, sarà rimessa in capo all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di sepoltura, ove sono state autorizzate anche le operazioni cimiteriali.

Caso particolare: morte o rinuncia dell'affidatario ceneri.

Nel caso di morte o di rinuncia all'affidamento delle ceneri da parte dell'affidatario già autorizzato, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del Regolamento Regionale n. 8/2015, già citato, «In caso di decesso dell’affidatario o impedimento o rinuncia all’affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario Comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto».

Pertanto, nel caso in cui non sia possibile reperibile un altro affidatario, avente titolo, da nominare in sostituzione dell’affidatario defunto o rinunciatario, sarà il Comune in cui sono custodite le ceneri a disporne la conservazione nel cimitero comunale, in uno spazio a ciò adibito, nel rispetto del proprio regolamento comunale, dandone comunicazione al Comune di residenza del defunto.

Non potrà in ogni caso procedersi alla dispersione delle ceneri già affidate a parente secondo nuovo volontà degli ulteriori eventuali aventi titolo, se tale volontà di procedere alla dispersione espressa dai familiari risulti contrastante con la volontà all'affidamento delle ceneri a proprio parente manifestata dal defunto e già accertata dal comune di decesso al momento del rilascio della relativa autorizzazione.

L'art.13, comma 3, del Regolamento Regione Puglia n. 8/2015 precisa poi che «L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell’Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri».

L’Ufficiale di Stato Civile competente dovrà dunque notiziare il Sindaco del Comune ove avverrà la dispersione, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data programmata per l’operazione dispersiva.

Ciò, al fine di consentire al Comune di dispersione di opporre eventuali prescrizioni, divieti o ragioni ostative alla dispersione stessa, che potrebbero derivare da una regolamentazione comunale o, in caso di destinazione in altra Regione, da una differente normativa regionale.

È chiaro, infatti, che ciascun regolamento regionale incontri nei relativi confini territoriali anche i propri limiti applicativi: per tale ragione, nel caso in cui la dispersione debba essere effettuata in altra Regione, l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso rilascerebbe un’autorizzazione alla dispersione condizionata, richiedendo poi al Comune di destinazione di prescrivere modalità e limiti attraverso le quali procedere alla dispersione, nel rispetto della normativa ivi applicabile.

Anche l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si trovano le ceneri (ad esempio, quello di residenza dell’affidatario) dovrà essere notiziato dell’intervenuto spostamento delle ceneri e della dispersione delle stesse, al fine di annotare l’operazione di cui trattasi nel proprio registro.

Modalità di dispersione previste dalla Regione Puglia.

Il regolamento regionale Regione Puglia n.8/2015 stabilisce, all'art. 13, commi 5 e 6, che "5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione. E’ vietata: a. nei centri abitati come definiti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada); b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell’urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito".

Ai sensi dei commi 8 e 9 del medesimo articolo, inoltre, "8) In caso di dispersione su area privata, l’autorizzazione all’utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell’Ufficiale di Stato civile. E’ fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all’assenso alla dispersione delle ceneri.

9) Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali."

Verbale di dispersione ceneri.

Il comma 7 dell'art. 13 del Regolamento Regione Puglia n. 8/2015 prescrive che: "L’operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall’incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all’Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione".

Come fare

I soggetti legittimati che intendono richiedere l'affidamento o la dispersione delle ceneri di un defunto devono prendere contatti con l'ufficio di stato civile del Comune di decesso ovvero con quello del Comune di sepoltura in caso di cadaveri o resti mortali rinvenuti a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione.

La destinazione delle ceneri (dispersione o affidamento) viene ordinariamente indicata in sede di istanza di cremazione e, pertanto, i relativi procedimenti sono istruiti congiuntamente sebbene a un'autorizzazione non consegua necessariamente anche l'altra.

Gli aventi causa del de cuius dovranno, alternativamente:

manifestare la volontà espressa in vita, anche verbalmente, dal defunto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure produrre le eventuali dichiarazioni testamentarie o scritture private dello stesso;
soltanto in caso di mancata volontà espressa dal defunto in merito alla destinazione delle proprie ceneri, anche verbale, manifestare la volontà propria di richiedere l'affidamento o la dispersione mediante processo verbale da rendere innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, in bollo).
In entrambi i casi, i parenti legittimati dovranno seguire il principio di sussidiarietà, per cui si partirà dal parente più prossimo, che esclude gli altri.

In caso di concorrenza di più parenti di pari grado, sarà necessaria la dichiarazione in senso favorevole della maggioranza dei parenti di pari grado (ad esempio, 3 fratelli su 5).

In caso di espressione di volontà del defunto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà anche essere comunicata a mezzo PEC unitamente a documento di identità del sottoscrivente, agli indirizzi indicati nell'apposita sezione.

In caso di manifestazione di volontà propria dei parenti, il processo verbale dovrà essere reso in presenza dei dichiaranti che dovranno quindi presenziare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile competente, oppure mediante inoltro di copia conforme di dichiarazione con sottoscrizione autenticata da notaio.

Cosa serve

La documentazione da produrre per richiedere l'affidamento o la dispersione delle ceneri di un cadavere o di mortali è la medesima prescritta per la connessa istanza di cremazione.

In particolare, ferma la necessità di esibire i documenti propedeutici per procedere alla cremazione, ai fini della conseguente richiesta di cremazione o affidamento delle ceneri dovrà provarsi la volontà del defunto nei modi qui di seguito indicati.

Manifestazione di volontà del defunto resa in forma scritta, se presente.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale i parenti più prossimi dichiarazione la volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, in caso di mancata disposizione scritta dello stesso.
Processo verbale da rendere innanzi all'Ufficiale di stato civile competente o dichiarazione con sottoscrizione autenticata da notaio in caso di volontà propria dei parenti, qualora il defunto non abbia mai espresso in vita, neanche verbalmente, la propria volontà.

Cosa si ottiene

Il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri del defunto, conseguente alla domanda di cremazione, unitamente alle eventuali necessarie autorizzazioni al trasporto delle ceneri.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla domanda.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

L'istanza e l'autorizzazione sono soggette a onere di bollo per € 16,00.

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Pagina aggiornata il 21/02/2024

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