Riconoscimento di nascituro

Come effettuare il riconoscimento prenatale del nascituro nel caso di filiazione fuori dal matrimonio.

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Dichiarazione solenne e irrevocabile resa all’Ufficiale dello Stato Civile in forza della quale i genitori si impegnano a riconoscere un figlio concepito fuori dal matrimonio nella loro unione naturale.


A chi è rivolto

Ai genitori non coniugati che desiderano riconoscere il nascituro concepito dalla loro unione naturale, prima della nascita.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 396/2000, il riconoscimento di nascituro può essere effettuato dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il
riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'art.250, terzo comma, del codice civile.

Pertanto, nel caso in cui il padre riconosca il nascituro dopo la madre, questa dovrà prestare il proprio consenso al riconoscimento paterno.

L'istituto in esame ha la finalità di consentire ai genitori che riconoscano il figlio concepito fuori dal matrimonio prima della nascita di avvalersi, al pari dei genitori coniugati (per i quali opera la presunzione di paternità di cui all'art. 231 c.c.), della possibilità di rendere anche singolarmente la dichiarazione di nascita, senza obbligo di comparizione di entrambi i genitori, esibendo la copia integrale del precedente atto di riconoscimento di nascituro.

Di fatto, nel nostro ordinamento, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio si presume solo la maternità e non anche la paternità e, in conseguenza, il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre e il suo contestuale assenso ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.

Scopo precipuo dell'istituto è infatti quello di garantire il sorgere, con la futura nascita, il sorgere del rapporto giuridico di filiazione, ai sensi dell'art. 254 del codice civile,

Evidenti le finalità pratiche delineate dal legislatore, il quale, mediante la possibilità di riconoscere il nascituro prima del parto, permette ai genitori di ovviare a ogni eventuale problematica che potrebbe insorgere conseguentemente al parto e non consentire l'immediato riconoscimento della paternità dell'effettivo genitore non coniugato con la puerpera.
Tale riconoscimento può infatti essere utilizzabile al fine di dimostrare la paternità in caso di intervenuto decesso del genitore non coniugato: in difetto di riconoscimento prenatale, dovrebbe infatti adirsi il Tribunale competente per ottenere un provvedimento giudiziario di riconoscimento.

A tal fine, pertanto, l'art. 44, comma 2, D.P.R. 396/2000 prescrive che l'Ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia d'ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione, che dovrà poi essere esibita dal genitore dichiarante al momento della dichiarazione di nascita.

Al nascituro, al momento della dichiarazione, non potranno essere attribuiti nomi o cognomi, poiché detta attribuzione avverrà, su accordo dei genitori (anche riportato dal solo genitore dichiarante) al momento della dichiarazione di nascita.

La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.

Come fare

Per avviare la procedura di riconoscimento di nascituro le parti dovranno prendere un appuntamento con l'ufficio competente, il quale, ricevuta la richiesta, avvierà l'istruttoria del caso e fisserà un appuntamento nel più breve tempo possibile. I genitori non coniugati potranno rendere le rispettive dichiarazioni al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto di riconoscimento, personalmente, ovvero, in alternativa, su delega di un terzo munito di procura con atto pubblico e firma autenticata.

Cosa serve

I genitori non coniugati dovranno recarsi presso l'Ufficio competente richiedendo un appuntamento ed esibendo un documento di identità in corso di validità e il certificato, in originale, attestante lo stato di gravidanza della futura madre.

Certificato medico attestante lo stato di gravidanza e il numero di settimane dal concepimento.
Documento di identità in corso di validità dei dichiaranti.
Procura speciale per atto pubblico, in caso di delega conferita a terza persona per rendere la dichiarazione in nome e per conto di un dichiarante.

Cosa si ottiene

La redazione di un atto pubblico, iscritto nel registro nascite in Parte II Serie B, riportante le dichiarazioni di riconoscimento di nascituro rese dalle parti, con rilascio di copia integrale conforme di detto atto da esibire al momento della dichiarazione di nascita.

In conseguenza, all'esito della procedura, il genitore acquisirà il diritto di poter procedere alla futura dichiarazione di nascita anche singolarmente, essendo già stata riconosciuta e autorizzata dalla gestante la paternità del genitore non coniugato.

Tempi e scadenze

Domanda accolta senza indugio e dichiarazioni rese su appuntamento, nel più breve tempo possibile e in ogni caso strettamente utile ad acquisire la documentazione necessario.

Non esiste un termine per procedere alla dichiarazione di nascituro, se non quello della nascita del figlio.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

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Pagina aggiornata il 20/02/2024

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