Dichiarazione di ospitalità

  • Servizio attivo

Chi ospita un cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea o un apolide deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza e dunque agli uffici della Questura territorialmente competenti.


A chi è rivolto

A chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato e che deve, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 286/1998, darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 286/1998, "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".

Dalla lettura dell'articolo suindicato emerge dunque che:

la dichiarazione di ospitalità deve essere resa all'autorità locale di pubblica sicurezza e non all'ufficio anagrafe;
la dichiarazione di ospitalità deve essere resa da chi ospita lo straniero o l'apolide e non dallo straniero o apolide ospitato;
la dichiarazione va resa entro 48 ore da quando inizia l'ospitalità;
la mancata dichiarazione di ospitalità è passibile di sanzione amministrativa.

Come fare

Le persone che ospitano uno straniero non comunitario o un apolide devono rendere la dichiarazione di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 286/1998 all'Autorità locale di sicurezza, e dunque presso gli uffici della Questura territorialmente competente.

Cosa serve

Non occorre autenticare la sottoscrizione del dichiarante il quale quindi potrà sottoscrivere la dichiarazione alla presenza di un funzionario incaricato o trasmettere la stessa a mezzo PEC o posta elettronica semplice allegando alla dichiarazione stessa copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

Cosa si ottiene

La ricevuta attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 7 D. Lgs. n. 286/1998.

Tempi e scadenze

La dichiarazione va resa entro 48 ore da quando inizia l'ospitalità.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

Il servizio non prevede costi

Accedi al servizio

Prenota un appuntamento

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio

Contatti

Contatto anagrafe stato civile leva e statistiche

telefono: +39 0836 871302-04

email: anagrafe@comune.otranto.le.it

pec: anagrafe.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

Struttura Responsabile

Argomenti:

Pagina aggiornata il 21/02/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri