Acquisto della cittadinanza da parte del neo-diciottenne straniero nato in Italia

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Lo straniero nato in Italia, che risiede legalmente ininterrottamente dal momento della nascita, può richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini stranieri nati in Italia che hanno compiuto diciotto anni e hanno avuto la residenza legale ininterrotta in Italia sino alla maggiore età e che, in virtù dell'art.4, comma 2, Legge 91/1992, intendono presentare istanza di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n.91/1992, "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

Dalla lettura del dato normativo in oggetto emerge che il cittadino straniero che sia nato in Italia e ivi abbia mantenuto la propria residenza legale, ininterrottamente, sino al raggiungimento della maggiore età, può rendere dichiarazione di elezione della cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.

Tale criterio di attribuzione della cittadinanza italiana è definito iure soli in quanto viene acquisita per nascita, purché il cittadino abbia continuato a risiedere legalmente nel territorio della Repubblica sino al momento in cui viene resa la dichiarazione stessa.

La disciplina in oggetto rientra, come detto, nel comma 2 dell'art. 4 della legge 91/1992 in tema di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e costituisce, ad oggi, un criterio residuale e meramente sussidiario di attribuzione della cittadinanza, atteso che il nostro ordinamento assume, quale criterio principale ordinario per l'attribuzione della cittadinanza, quello della derivazione di sangue, tipico delle procedure iure sanguinis.

Preliminarmente occorre precisare che l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza degli interessati, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 69/2013, "nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età", provvederà a comunicare ai potenziali beneficiari "la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età".

Ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 33 citato, nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato ometta di comunicare all'interessato tale suo diritto nei termini di legge suindicati, lo stesso potrà rendere la dichiarazione in oggetto anche oltre il 19esimo anno di età.

Il cittadino che intenda rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, pertanto, deve:

essere nato in Italia;
avere la residenza in Italia al momento della dichiarazione di elezione della cittadinanza;
aver mantenuto in Italia la residenza legale ininterrotta;
rendere la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, Legge 91/1992 dal giorno del raggiungimento dei 18 anni anni ed entro un anno da tale data.
Con riferimento al concetto di residenza legale è bene precisare che la legge sulla cittadinanza, come precisato dal Regolamento di Esecuzione D.P.R. 572/1993, art. 1, comma 2, ritiene residente legalmente il soggetto che non solo abbia fissato, ai sensi dell'art. 43 c.c., la propria dimora abituale in un comune italiano, ma che ivi vi risieda nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e in materia di iscrizione anagrafica.

Nel caso di specie, dovendosi avere riguardo alle modalità di soggiorno di un soggetto neo-diciottenne, la Circolare del Ministero dell'Interno K69/89 del 1997 ha precisato che il minore risiede legalmente in Italia se sussistono tre condizioni:

"a) la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;

b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;

c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo. Beninteso nel caso di filiazione naturale è sufficiente che sia in posizione regolare il genitore che effettua il riconoscimento al momento della nascita, ai sensi dell’art. 254 del codice civile".

Anche nel caso di iscrizione anagrafica tardiva, il Ministero dell'Interno, con Circolare K64.2/13 del 2007 ha stabilito che tale circostanza non è ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana se venga prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettiva presenza in Italia dell'interessato anche nel periodo antecedente all'iscrizione anagrafica, fermo restando che "L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia".

Con riferimento, invece, al concetto suindicato di "residenza legale ininterrotta", con Circolare K60.1 del 2007 il Ministero dell'Interno ha precisato che brevi assenze temporanee non sono pregiudizievoli all'acquisto della cittadinanza italiana se la persona interessata abbia comunque mantenuto la residenza legale in Italia nonché "il proprio centro delle relazioni sociali e familiari". Tuttavia, nella medesima Circolare suindicata, il Ministero ha chiarito che detti periodi di assenza, dovute a motivi di lavoro, studio, assistenza alla famiglia di origine, cure mediche, "dovranno essere adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione dell'istanza".

Procedimento per rendere la dichiarazione di acquisto di cittadinanza

Il cittadino straniero nato in Italia, qualora sussistano i requisiti di legge suindicati, per ottenere l'attribuzione della cittadinanza iure soli ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge n.91/1992, deve rendere la dichiarazione in oggetto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza producendo il proprio passaporto e il permesso di soggiorno, nonché un certificato storico di residenza e l'eventuale documentazione idonea a comprovare la permanenza in Italia pur in presenza di brevi e temporanee assenze.

Al fine di avviare il procedimento in oggetto, l'interessato dovrà procedere preliminarmente al versamento del contributo governativo di € 250,00 di cui all'art. 9bis della Legge 91/1992.

Successivamente, previo appuntamento da concordare con l'ufficio di stato civile, l'interessato potrà rendere la dichiarazione in oggetto, che verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza (Form. 80 e 197).

Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione allegata e prodotta dal cittadino interessato, verrà trasmessa quindi al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale Territoriale di Governo, che emetterà apposita attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza ex art. 16, comma 2, D.P.R. 572/1993, da trascrivere anch'essa nei registri di cittadinanza dello stato civile, con conseguente annotazione sull'atto di nascita sia della dichiarazione di elezione resa dal neo-diciottenne (con Form. 140-bis) e l'esito dell'accertamento emesso dal Sindaco (Form. 140-sexies).

Il neo-diciottenne che rende la dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con decorrenza dal giorno successivo a quello della data della dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la legislazione italiana non sussistono limiti alla possibilità di avere la doppia cittadinanza e, pertanto, al momento della dichiarazione, non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Stato d'origine.

Tuttavia, la legislazione di taluni Paesi potrebbe prevedere la perdita di cittadinanza al momento dell'acquisizione di una ulteriore di un differente e, pertanto, si consiglia di prendere preventivamente contatti con l'autorità diplomatica del proprio Stato in Italia al fine di richiedere informazioni.

Come fare

Il cittadino neo-diciottenne straniero, che sia nato in Italia e che in Italia abbia mantenuto la residenza legale ininterrotta, potrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge 91/1992 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune di residenza.

La persona interessata potrà anche prendere preventivamente contatti con l'ufficio di riferimento, telefonicamente o a mezzo mail e PEC, al fine di ottenere eventuali chiarimenti sulla documentazione da presentare, descritta nell'apposita sezione di questo pagina, ovvero per fissare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile competente.

Cosa serve

La persona interessata dovrà essere in possesso di valido permesso di soggiorno, di passaporto e esibire un certificato storico di residenza o la documentazione necessaria a comprovare la permanenza del proprio centro di relazioni sociali e familiari, nonché la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo governativo di € 250,00.

Passaporto in corso di validità
Permesso di soggiorno
Certificazione storica di residenza ed estratto per riassunto del proprio atto di nascita iscritto in Italia.
Copia della ricevuta di versamento del contributo governativo di € 250,00 ai sensi dell'art. 9-bis Legge 91/1992

Cosa si ottiene

L'attribuzione della cittadinanza italiana iure soli dal giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione della cittadinanza iscritta nei registri di stato civile, dal momento della conclusione positiva dell'esito di accertamento sottoscritto dal Sindaco del comune di residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.P.ER.572/1993.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana deve essere resa dal giorno del compimento del 18esimo anno di età ed entro un anno da tale data.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

Al momento della domanda, dovrà essere prodotta la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo governativo di € 250,00 da corrispondere ai sensi dell'art. 9-bis Legge 91/1992.

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Pagina aggiornata il 21/02/2024

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