Riconoscimento di figlio dopo la nascita

Come procedere al riconoscimento di figlio, minore o maggiore di 14 anni, successivamente alla nascita e conseguenze sul cognome del riconosciuto.

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Atto con cui uno o entrambi i genitori biologici dichiarano formalmente di essere il padre o la madre di un soggetto che acquista quindi, giuridicamente, lo status di figlio.


A chi è rivolto

La procedura di riconoscimento di un figlio successivamente alla dichiarazione di nascita può essere effettuata dal genitore che abbia compiuto 16 anni (salvo autorizzazione del Tribunale) che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita.

Descrizione

Mediante la procedura di riconoscimento di un figlio dopo la nascita, il genitore biologico che non abbia riconosciuto il figlio al momento della dichiarazione di nascita può attivarsi al fine di vedersi riconosciuta giuridicamente la genitorialità, a condizione che vi sia il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio o l'assenso del figlio riconosciuto che abbia compiuto 14 anni.

L'art. 258 c.c., come novellato dalla Legge n.219/2012, espressamente prevede che il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore che lo ha reso e ai parenti dello stesso.

Il riconoscimento di un figlio è un atto personalissimo e pertanto non è ammessa procura.

In tema di procedura di riconoscimento, l'art. 254 c.c. prescrive le forme mediante le quali esso può essere reso, ovvero:

contestualmente alla dichiarazione di nascita, sia innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile che davanti alla Direzione Sanitaria, nel rispetto dei relativi termini;
successivamente alla dichiarazione di nascita, mediante dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, con atto pubblico o per testamento.
Ciò premesso, occorre subito precisare che, ai sensi dell'art. 250, comma 2, c.c., la procedura di riconoscimento di figlio successivamente alla nascita deve essere distinta a seconda che il figlio riconosciuto sia:

Minore di 14 anni: in tal caso potrà essere resa dichiarazione di riconoscimento soltanto previo o contestuale consenso dell'atro genitore che per primo ha riconosciuto il figlio;
Maggiore di 14 anni: in tal caso la dichiarazione di riconoscimento può essere sempre resa, ma acquisterà efficacia solo in seguito a dichiarazione di assenso, sia essa contestuale o postuma, del figlio riconosciuto che abbia compiuto 14 anni.
Pertanto, in caso di riconoscimento di figlio maggiore di 14 anni sarà necessario acquisire, quale atto unilaterale e personalissimo, l'assenso del figlio riconosciuto, il quale costituisce condizione di efficacia del riconoscimento reso dal genitore che opererà retroattivamente, in caso di assenso postumo, dalla data di riconoscimento.

Viceversa, il riconoscimento di figlio minore di 14 anni può essere reso esclusivamente previo o contestuale consenso dell'altro genitore che per primo ha riconosciuto il figlio e non può dunque essere ricevuto in mancanza di consenso dell'altro genitore (a differenza di quello del maggiore di 14 anni, ricevuto dall'U.S.C., ma inefficace in attesa di assenso del figlio).

Inoltre, mentre nel caso di riconoscimento di figlio maggiore di 14 anni non è previsto alcuno strumento processuale in caso di mancato assenso del figlio riconosciuto, nel caso di mancato consenso dell'altro genitore e conseguente impossibilità di rendere il riconoscimento del figlio minore di 14 anni, il genitore che voglia vedersi riconosciuta giuridicamente la filiazione può ricorrere al Tribunale Ordinario (non più Tribunale per i Minorenni) mediante la procedura di cui all'art. 250, comma 4, c.c..

La ratio della disciplina è la seguente: secondo il legislatore, il figlio maggiore di 14 anni ha una capacità di discernimento tale da poter prestare autonomamente il proprio assenso (che in ogni caso è soggetto a termine), mentre, nel caso di figli minori di 14 anni, soltanto il genitore che ha già riconosciuto il figlio è in grado di poter esprimere al meglio quanto è più opportuno con riguardo agli interessi del minore.

Competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.

La normativa non pone alcun limite in ordine alla competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile dinanzi al quale rendere la dichiarazione di riconoscimento e, pertanto, la stessa potrà essere resa innanzi all'U.S.C. di qualsiasi comune e, non per forza, in quello di nascita o residenza del figlio da riconoscere.

L'Ufficiale dello Stato Civile che acquisirà la dichiarazione provvederà poi all'annotazione sull'atto di nascita del riconosciuto o a richiedere detto adempimento al Comune di iscrizione dell'atto.

Riconoscimento successivo per atto pubblico o testamento.

Così come può essere espresso anteriormente il consenso al riconoscimento dell'altro genitore per atto pubblico o testamento, anche il riconoscimento stesso può essere dichiarato con atto pubblico o per testamento, in qualunque sua forma.

L'art.47 D.P.R. 396/2000 prescrive che "In caso di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, già riconosciuto dall'altro genitore, l'ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso".

La copia autentica del testamento deve essere trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'atto di nascita entro 20 giorni dalla pubblicazione (il termine è comunque ordinatorio) e il riconoscimento produce effetti dalla data di morte del de cuius che ha effettuato il riconoscimento (e pertanto da tale data dovrà verificarsi se il riconosciuto aveva più o meno di 14 anni).

Pertanto, acquisito un atto pubblico o un testamento che contenga un riconoscimento di figlio, l'U.S.C. darà informazione all'altro genitore per acquisirne il consenso.

Data la particolarità del caso di riconoscimento mediante testamento, il consenso dell'altro genitore in caso di figlio minore di 14 anni può essere acquisito anche successivamente alla ricezione delle disposizioni testamentarie e opererà sempre con decorso dalla data di morte del testatore, ai sensi dell'art. 256 c.c..

Tale riconoscimento non verrà trascritto in atti di stato civile, ma annotato (previo consenso dell'altro genitore o assenso al riconoscimento del figlio, a seconda dei casi) sull'atto di nascita del riconosciuto.

Cosa fare in caso di mancato consenso dell'altro genitore.

Preliminarmente occorre distingue il caso di impossibilità a rendere la dichiarazione di consenso da quello di mancata volontà di esprimere lo stesso.

Nel primo caso, infatti, se l'altro genitore è deceduto e dunque non può più esprimere il consenso, al fine di tutelare il diritto del figlio di avere due genitori, atteso che il riconoscimento è un atto personalissimo e che pertanto nessun altro potrebbe rendere il consenso al posto del genitore defunto, potrà essere ricevuto il riconoscimento del "secondo" genitore anche senza ricorrere al Tribunale Ordinario.

Viceversa, se l'altro genitore rifiuti di prestare consenso, il genitore che intenda riconoscere successivamente il figlio minore di 14 anni dovrà ricorrere al Giudice Ordinario e, in tal caso, questi deciderà con sentenza che tiene luogo del consenso mancante, assumendo anche, ai sensi degli artt. 250 e 262 c.c., i provvedimenti opportuni in relazione al cognome del riconosciuto.

Detta sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile che, senza trascrivere la stessa, provvederà ad annotazione sull'atto di nascita.

Il cognome del figlio riconosciuto successivamente dal padre.

Con riferimento al cognome del figlio riconosciuto dal padre successivamente al riconoscimento della madre, l'art.262, comma 2, c.c. prevede che, in caso di figli minori, i genitori possano effettuare istanza al Tribunale Ordinario per aggiungere, anteporre o sostituire il cognome paterno a quello della madre.

L'istanza, pertanto, non potrà essere ricevuta dall'Ufficiale dello Stato Civile, poiché la competenza è rimessa esclusivamente al Giudice Ordinario, il quale provvederà con decreto che, una volta trasmesso all'U.S.C., sarà trascritto con conseguente annotazione sull'atto di nascita.

Differentemente, se il figlio riconosciuto è maggiorenne, sarà questi a decidere se aggiungere, anteporre o sostituire il cognome paterno a quello materno, anche con dichiarazione resa all'U.S.C. contestualmente al suo atto di assenso al riconoscimento, cui conseguirà l'annotazione sull'atto di nascita.

Sul punto, l'art.33, comma 2, D.P.R. 396/2000, espressamente prevede che "Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore".

Come fare

Gli interessati potranno recarsi presso l'ufficio di stato civile del comune in cui intendono effettuare il riconoscimento del figlio, muniti di documento di identità, fissando un appuntamento l'ufficio in tempo utile ad acquisire la documentazione probatoria necessaria.

Cosa serve

I genitori che intendano procedere al riconoscimento di un figlio, oltre al proprio documento di riconoscimento, dovranno produrre la documentazione di volta in volta necessaria a seconda del caso di specie.

Secondo quanto sopra esposto, il riconoscimento di un figlio minore di 14 anni non può essere resa in mancanza di consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio.

Il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni può essere ricevuto, ma resta inefficace finché il riconosciuto non esprimerà il uso eventuale assenso.

Documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
Eventuale dichiarazione del Tribunale, in caso di genitore minore di 16 anni.
A seconda dei casi, eventuale consenso antecedente in atto pubblico dell'altro genitore o testamento o atto pubblico di riconoscimento.

Cosa si ottiene

La redazione di un atto pubblico, iscritto in Parte II Serie B dei registri di nascita, di riconoscimento di figlio e la sua annotazione sull'atto di nascita del riconosciuto.

Tempi e scadenze

L'istruttoria viene avviata su domanda, senza indugio, e la dichiarazione viene resa previo appuntamento da fissarsi in tempo utile ad acquisire la documentazione d'ufficio.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

Il servizio non prevede costi

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Condizioni di servizio

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Pagina aggiornata il 20/02/2024

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