Acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana

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I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini stranieri minorenni figli di cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza e che pertanto, per automatismo di legge, acquistano anch'essi la cittadinanza di legge, se convivono stabilmente con il genitore che trasmette la cittadinanza italiana.

Descrizione

L'art. 14 della legge 91/1992 prevede espressamente che "i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarci, se in possesso di altra cittadinanza".

Tale normativa prevede la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana, acquisita dal genitore straniero, in favore del proprio figlio straniero minorenne, purché questi conviva stabilmente con il genitore che trasmette la cittadinanza.

Presupposti fondamentali per il verificarsi dell'automatismo di legge in oggetto sono pertanto:

Il rapporto di filiazione e la minore età del figlio: la minore età del figlio deve essere valutata con riguardo alla data in cui il genitore straniero acquista o riacquista la cittadinanza italiana. Il rapporto di filiazione, poi, deve essere comprovato necessariamente con la produzione dell'atto di nascita originale del minore dal quale si evincano paternità e maternità dello stesso, debitamente tradotto e legalizzato, ove necessario, in caso di atto formato all'estero.
La convivenza con il genitore che trasmette la cittadinanza: ai sensi dell'art.12 D.P.R. 572/1993, il legislatore ha precisato che la convivenza deve sussistere alla data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana e che "deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione". Sul punto, pertanto, dovrà valutarsi la presenza effettiva sul territorio del minore e la convivenza con il genitore tenendo presente che la registrazione anagrafica acquisisce un indubbio valore presuntivo, il quale però non costituisce prova unica, certa e inoppugnabile dell'effettiva convivenza delle parti.
Conclusa l'istruttoria in ordine alla documentazione occorrente e alla verifica della dimora abituale del minore, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore predisporrà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 rimessa alla firma del Sindaco, la quale verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza, con conseguente trascrizione dell'atto di nascita del minore (se nato all'estero) a margine del quale verrà apposta l'annotazione di acquisto della cittadinanza.

La competenza a procedere è invece dell'Autorità Consolare all'estero nel caso di cittadini residenti all'estero: in tale ipotesi, l'autorità diplomatica emetterà apposita attestazione consolare che verrà poi trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile competente la relativa trascrizione nei registri di cittadinanza, con conseguente trascrizione dell'atto di nascita redatto all'estero, ivi apponendo l'annotazione di acquisto della cittadinanza.

L'art. 14 della legge 91/1992 fa salva comunque la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana del minore che abbia acquisito per automatismo di legge la cittadinanza stessa, "divenuto maggiorenne", rimandando in apposita sezione la trattazione del relativo procedimento.

Come fare

La procedura in oggetto viene avviata d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza delle parti in occasione dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore che trasmetterà la stessa al proprio figlio straniero.

Tuttavia, il genitore che trasmette la cittadinanza italiana deve rendere edotto l'U.S.C. competente circa il rapporto di filiazione che lo congiunge al figlio minore, producendo l'atto di nascita del proprio figlio dal quale poter evincere il rapporto di paternità e maternità. Si consiglia di prendere contatti con l'ufficio competente o con il Consolato estero in caso di residenti in altri Stati al fine di acquisire ogni informazione o chiarimento sul punto.

Cosa serve

Il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve produrre la documentazione relativa al proprio figlio minorenne al fine di consentire all'Ufficio dello Stato Civile competente di valutare i requisiti di acquisto ex art. 14 Legge 91/1992 della cittadinanza italiana anche in favore del minore.

Atto di nascita del minore straniero figlio di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Permesso di soggiorno ove richiesto.

Cosa si ottiene

L'acquisto per automatismo di legge ex art. 14 L.91/1992 della cittadinanza italiana da parte del figlio minore, con ogni conseguenza di legge.

Tempi e scadenze

La domanda può essere presentata anche contestualmente all'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, che dovrà produrre l'atto di nascita del proprio figlio per comprovare il rapporto di filiazione.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

Marca da bollo (per la trascrizione di ciascun atto di nascita) € 16,00

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Pagina aggiornata il 22/02/2024

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