Acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge – Art. 4, comma 1, legge 91/1992
Servizio attivo
Il cittadino straniero o apolide che discenda da madre, padre o ascendenti in linea retta di secondo grado italiani per nascita, acquista la cittadinanza per beneficio di legge nei casi di seguito indicati.
Al cittadino straniero o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) e dunque:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Descrizione
L'art. 4, comma 1, Legge 91/1992 prevede una modalità di acquisto della cittadinanza residuale e per beneficio di legge, limitata solo ed esclusivamente ai casi di legge ivi tassativamente indicati.
Requisito preliminare necessario è che la persona interessata discenda da padre, madre o ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita.
Successivamente, l'articolo in questione individua le tre fattispecie tassative in cui è previsto l'acquisto, per beneficio di legge, della cittadinanza italiana.
A) Se presta servizio militare alle dipendenze dello Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana: tale fattispecie risulta allo stato di rara applicazione, attesa l'intervenuta sospensione del servizio di leva obbligatorio. In tal ipotesi, la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è preventiva.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.P.R. 572/1993: "si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti".
B) Se assume Pubblico Impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana: preliminarmente occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.P.R. 572/1993, "salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato".
In tale ipotesi, il soggetto interessato deve rendere una dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, previo pagamento del contributo governativo di cui all'art. 9 bis, comma 2, della Legge 91/1992, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del proprio comune italiano di residenza ovvero, in caso di servizio reso all'estero e di residenza in tal sede, all'Autorità Consolare italiana territorialmente competente all'estero.
Detta dichiarazione, da iscrivere nei registri di stato civile di cittadinanza, viene trasmessa in copia conforme dall'U.S.C. al Ministero dell'Interno, unitamente a tutta la documentazione allegata in sede di domanda dall'interessato (proprio atto di nascita originale munito di traduzione e in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e certificato di cittadinanza del proprio genitore o ascendente di secondo grado).
Il Ministero dell'Interno è l'organo deputato ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana e, una volta emesso eventuale accertamento positivo, lo stesso verrà trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile competente che provvederà a trascrivere lo stesso nei registri di cittadinanza (FORM. 193) e, in conseguenza, a trascrivere l'atto di nascita del nuovo cittadino, ivi apponendo a margine le annotazioni relative alla dichiarazione del cittadino (FORM. 140 bis), dell'esito di accertamento positivo del Ministero dell'Interno (FORM. 140 quinquies) e quelle ulteriormente necessarie (ad esempio, di eventuale matrimonio).
L'acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno successivo a quello della dichiarazione resa dal cittadino.
C) Se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana: in tal caso, il beneficio di legge in oggetto consente al cittadino che dimostri la discendenza da madre, padre o ascendente di secondi grado cittadino italiano per nascita, di acquistare la cittadinanza italiana con dichiarazione di elezione di cittadinanza purché risieda legalmente in Italia da almeno due anni.
Tale dichiarazione, tuttavia, deve essere resa al raggiungimento della maggiore età ed entro un anno da tale data e la residenza richiesta (almeno due anni in Italia al momento della dichiarazione) deve essere quella legale, ovvero a norma con i requisiti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia, e ininterrotta sino alla data di elezione della cittadinanza italiana.
La domanda deve essere munita della documentazione richiesta anche per il punto B) e descritta dall'art. 3, comma 2, D.P.R. 572/1993, "La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado; c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta".
Anche in tal caso la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana dovrà essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, il quale provvederà ad iscrivere detta dichiarazione nei registri di cittadinanza e a trascrivere l'atto di nascita del nuovo italiano, con annotazione della relativa dichiarazione di cittadinanza.
Come fare
Gli interessati in possesso dei requisiti di legge indicati dall'art. 4, comma 1, Legge 91/1992 possono rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza italiana all'ufficiale dello stato civile del proprio comune di residenza oppure presso il consolato italiano all'estero competente per territorio. Gli interessati dovranno presentare e depositare la documentazione di cui all'art. 3, comma 2, D.P.R. 396/2000 meglio indicata nell'apposita sezione di questa pagina.
Cosa serve
La documentazione necessaria per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è descritta dall'art.3, comma 2, D.P.R. 572/1993, qui di seguito elencata.
Atto di nascita dell'interessato, a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione. Certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado. Documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
Cosa si ottiene
L'acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge ex art. 4, comma 1, legge 91/1992, dal giorno successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
Tempi e scadenze
Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 1, legge 91/1992, la dichiarazione deve essere resa preventivamente alla prestazione del servizio militare per lo stato italiano, mentre invece è successiva nel caso di cui alla lettera b).
Nel caso di cui alla lettera c), il cittadino straniero discendente da padre o madre o ascendenti di secondo grado che sono stati cittadini italiani per nascita, se risiede legalmente da almeno due anni in Italia, può rendere la dichiarazione di acquistare la cittadinanza italiana dal raggiungimento della maggiore età ed entro un anno da tale data.
2 giorni
Tempi di presa in carico
30 giorni
Durata massima del procedimento amministrativo
Quanto costa
La dichiarazione di elezione della cittadinanza è sottoposta all'onere di imposta da € 16,00 e al pagamento del contributo governativo di € 250,00 di cui all'art. 9-bis, comma 2, legge 91/1992.
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