Adozione internazionale di minore

Come procedere all'adozione di un minore che risiede all'estero. Requisiti, procedura e adempimenti.

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L'adozione internazionale consente a genitori italiani o stranieri residenti in Italia di adottare un minore all'estero, con validità riconosciuta in Italia.


A chi è rivolto

A coloro che, stranieri o italiani residenti in Italia, intendano adottare un minore residente in un altro Stato, che si trasferirà nel Paese degli adottanti.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 35 Legge 184/1983, l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27 della medesima legge e, pertanto, l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Nell'adozione internazionale un minore straniero, residente all'estero, viene adottati da genitori italiani o stranieri residenti all'estero e, in conseguenza, si trasferirà nello Stato degli adottanti.

In tema di adozione internazionale di minore, è bene precisare preliminarmente che ai sensi dell'art.41 della Legge 218/1995, "I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66". "Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori", ai sensi del comma 2 dell'art.41 suindicati, e, pertanto, troveranno applicazione gli artt. 35 e 36 della legge 184/1983, che pongono subito una differenziazione della disciplina di riferimento a seconda che lo Stato terzo di residenza del minore sia o meno contraente della Convenzione dell'Aja del 29/05/1993 in tema "Protezione dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale".

Difatti, ai sensi dell'art. 29 Legge 184/1983, "L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale..."

Ciò premesso, nel richiamare i requisiti e i principi dell'adozione nazionale di minorenni in tema di adottabilità del minore, di idoneità dei genitori all'adozione, di possibilità di ingresso del minore inItalia, espressi poi specificamente, con riferimento a tali ipotesi, dagli artt. 4 e 5 Convenzione, si precisa che il provvedimento straniero deve essere riconosciuto in Italia dal Tribunale per i Minorenni mediante due differenti iter procedurali, a seconda che lo Stato terzo sia o meno contraente della Convenzione dell'Aja del 29/05/1993:

Stato contraente della Convenzione dell’Aja (art.35, commi 1, 2 e 3, Legge 184/1983): in tal caso, il tribunale per i minorenni deve dichiarare la conformità del provvedimento dello stato straniero ai principi di diritto interno in tema di adozione piena.
Qualora l’adozione sia stata pronunciata all’estero prima dell’arrivo in Italia del minore, il tribunale deve verificare la sussistenza delle condizione per procedere all’adozione internazionale di cui all’art. 4 Convenzione.
Una volta riconosciuto il provvedimento straniero, i genitori devono richiederne la trascrizione all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza della madre adottiva, unitamente alla trascrizione dell’atto di nascita del minore, da produrre a norma delle eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
L’Ufficiale dello Stato annoterà quindi il provvedimento di adozione a margine dell’atto di nascita, dando atto anche, nell’annotazione (FORM. 122 BIS), dell’intervenuto acquisto da parte del minore della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 3 Legge 91/1992, senza necessità di attestazione sindacale.
Stato non contraente della Convenzione dell’Aja (art. 36, comma 2, Legge 184/1983): in tal caso, il tribunale per i minorenni deve effettuare un controllo più approfondito del provvedimento straniero e dichiararne non la conformità, ma l’efficacia dello stesso in Italia.
Una volta emesso il Decreto con cui si dichiara l’efficacia del provvedimento straniero, l’U.S.C. competente trascrive lo stesso, l’atto di nascita del minore e, al pari della procedura di cui al precedente punto, annota il provvedimento di adozione a margine dell’atto di nascita dando atto anche, con FORM. 122 BIS, dell’intervenuto acquisto della cittadinanza italiana, senza necessità di attestazione sindacale.
In entrambi i casi suindicati, sia lo status di figlio nato nel matrimonio che l’acquisto della cittadinanza italiana decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento straniero, non di quello di riconoscimento.

L’adozione pronunciata all’estero e regolarmente riconosciuta in Italia produce gli stessi effetti dell’adozione nazionale di minorenni e, pertanto:

l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e assume e trasmette il cognome dei genitori adottivi;
cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, fermi i divieti matrimoniali.
AFFIDAMENTO PREADOTTIVO STRANIERI - PAESE CONTRAENTE CONVENZIONE DELL'AJA.

L'art. 35, comma 4, Legge 184/1983 prevede inoltre il caso in cui il Tribunale per i Minorenni riconosca il provvedimento straniero quale provvedimento di affidamento preadottivo: “Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile”.
In tale caso, pertanto, il provvedimento di adozione non è emesso da un’autorità straniera, bensì dal Tribunale per i Minorenni che ha riconosciuto l’affidamento preadottivo straniero.
L’U.S.C. competente, pertanto, dovrà trascrivere il provvedimento del tribunale (dalla cui pubblicazione decorrerà il rapporto di filiazione) e l’atto di nascita del minore, con annotazione di adozione. Si applicherà pertanto la normativa descritta nel procedimento di adozione nazionale di minore e l’Ufficiale dello Stato Civile trascriverà anche l’attestazione sindacale di cui all’art. 16, comma 8,D.P.R. 572/1993 per l’acquisto della cittadinanza italiana automatica del minore straniero adottata.

Come fare

Ottenuto il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione, i genitori adottivi, muniti dello stesso, dovranno richiedere all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza della madre la trascrizione dello stesso e dell'atto di nascita, da produrre nel rispetto delle prescrizione in tema legalizzazione e traduzione.

Cosa serve

Nel caso di riconoscimento di affidamento preadottivo straniero, sarà il tribunale per i minorenni italiano a emettere sentenza di adozione e a comunicare direttamente la stessa all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

In ogni caso, i genitori adottivi dovranno produrre l'atto di nascita del minore adottato a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione al fine di richiedere la trascrizione dello stesso.

Ottenuto il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione, i genitori adottivi dovranno produrre lo stesso, sempre a norma con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, e il provvedimento di riconoscimento italiano.

Documento di identità in corso di validità dei richiedenti.
Atto di nascita del minore straniero, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
Provvedimento straniero, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione, e provvedimento italiano di riconoscimento dello stesso da parte del competente tribunale per i minorenni.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento in Italia del provvedimento straniero di adozione e, in conseguenza, la trascrizione dello stesso e dell'atto di nascita del minore straniero, che diverrà automaticamente italiano (in caso di adozione da parte di genitori italiani) con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento stranieri. Verranno quindi effettuate le annotazioni conseguenti sull'atto di nascita del minore.

I genitori adottivi potranno quindi richiedere il rilascio della C.I.E. del minore adottato che sarà iscritto d'ufficio nel nucleo familiare dei genitori.

Tempi e scadenze

Attesa la particolarità del procedimento, si provvederà nel minor tempo possibile, compatibilmente agli impegni d'ufficio, anche prima del termine di 30 giorni di cui all'art. 2 legge 241/1990.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

I documenti per uso adozione sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

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Pagina aggiornata il 22/02/2024

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