Acquisto della cittadinanza italiana in caso di adozione di minorenne straniero

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In base all'art. 3 della Legge 91/1992, "Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza".


A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani che, adottando un minorenne avente cittadinanza straniera, trasmettono al minore adottato la cittadinanza italiana.

Descrizione

Come esaminato nelle relative sezioni, esistono svariate modalità mediante le quali procedere ad adozione, ovvero adozione legittimante interna, adozione internazionale di minori, adozione in casi particolari, e in tutti questi casi, in virtù dell'art. 3, comma 1, della Legge 91/1992, il minorenne adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.

Dal dettato normativo richiamato si evince pertanto che detto automatismo di legge non opera invece nel caso di adozione di persona maggiorenne straniera, che pure potrà acquistare la cittadinanza italiana con procedura differente e descritta nell'art. 9, comma 1, lett. b) della Legge 91/1992 previa specifica istanza di concessione della cittadinanza italiana da presentare al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura territorialmente competente, decorsi 5 anni di residenza ininterrotta in Italia dalla data della sentenza di adozione.

Con riferimento alle adozioni di minorenni stranieri, è bene distinguere il caso in cui il provvedimento di adozione sia un provvedimento nazionale o internazionale.

Nel caso di adozione interna di minore straniero, ovvero nel caso in cui il soggetto adottato sia un minore straniero che si trovi in stato di abbandono in Italia, il provvedimento di adozione è emesso dall'autorità giudiziaria nazionale e la sentenza di adozione è comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente quando la stessa diviene definitiva.

Il minore straniero adottato con adozione nazionale legittimante acquista automaticamente la cittadinanza italiana per derivazione paterna o materna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 15 della Legge 91/1992, dal giorno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.

In tal caso, ai sensi dell'art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993, il Sindaco del Comune competente redigerà apposita attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza italiana che verrà trascritta nei registri di cittadinanza del medesimo comune e annotata a margine dell'atto di nascita del minore straniero.

Medesimo automatismo di legge di cui all'art. 3 Legge 183/1984 si verifica nel caso di adozione in casi particolari (art. 44 Legge 183/1984).

E infatti, il minore straniero adottato da italiani all'estero con sentenza che produce effetti non legittimanti, ma parificati a quelli prodotti da una sentenza di adozione in casi particolari ex art. 44 Legge adozione, acquista automaticamente la cittadinanza italiana con decorrenza dalla data della sentenza (art. 47 Legge adozione).

Anche in tal caso, pertanto, si provvederà a redigere apposita attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza a firma del Sindaco, che verrà trascritta nei registri di cittadinanza dello stato civile e annotata sull'atto di nascita dell'adottato.

Nel caso invece di adozione internazionale di minore straniero, come già esaminato nella relativa sezione, il provvedimento di adozione non è una sentenza di giudice nazionale, bensì un provvedimento di un'autorità straniera che dovrà essere riconosciuta in Italia (in caso di Paese straniero aderente alla Convenzione dell'Aja del 1993) o dichiarata efficace in Italia (in caso di Paese straniero non aderente alla suddetta Convenzione) dal Tribunale per i Minorenni.

In tali casi, differentemente dalla precedente ipotesi di adozione interna, l'art. 34, comma 3, legge 183/1984 prevede che "Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile" e, pertanto, da tale momento (la trascrizione) opera di diritto e non sarà necessario procedere ad attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza italiana.

La decorrenza dell'acquisito della cittadinanza, in ogni caso, retroagisce alla data della pronuncia straniera di adozione e opera di diritto.

In tutti i casi di adozione di minore il cui atto di nascita non sia stato iscritto o trascritto in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del minore straniero che in virtù dell'adozione ha acquistato la cittadinanza, apponendo sullo stesso le relative annotazioni di adozione e di acquisito della cittadinanza.

Sul punto, occorre precisare che all'Ufficiale dello Stato Civile dovrà essere prodotto il solo atto di nascita formato all'estero con le generalità corrette e conseguenti all'adozione e non anche l'originario atto di nascita, che invece dovrà essere depositato presso il Tribunale per i Minorenni adito per la dichiarazione di efficacia o il riconoscimento del provvedimento estero di adozione, per le opportune verifiche del caso.

Nel caso che l'atto di nascita di cui si richiederà la trascrizione presenti delle discordanze rispetto alla sentenza di adozione, l'Ufficiale dello Stato Civile non potrà procedere alla trascrizione e dovrà essere richiesta la formazione d'ufficio dell'atto di nascita, ai sensi degli artt. 451 c.c. e 100 D.P.R. 396/2000, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Come fare

Il procedimento di acquisto della cittadinanza del minorenne adottato da cittadini italiani consegue automaticamente al procedimento di adozione stesso.

L'Ufficiale dello Stato competente per territorio riceve dal Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione relativa al un minore in oggetto e ne cura la trascrizione. Congiuntamente, provvederà alla trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero del minore, ove verranno apposte le relative annotazioni di adozione e acquisto della cittadinanza, previa eventuale (a seconda della procedura di adozione) attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza.

I genitori italiani del minorenne straniero adottato potranno interagire con l'Ufficio di Stato Civile producendo l'atto di nascita del minore, se nato all'estero, richiedendone la trascrizione.

Cosa serve

La procedura di acquisto di cittadinanza italiana conseguentemente ad adozione di minorenne straniero viene avviata d'ufficio conseguentemente all'inoltro, da parte del Tribunale per i Minorenni competente, della sentenza di adozione all'Ufficiale dello Stato Civile.

In caso di minorenne straniero nato all'estero, i genitori adottanti dovranno produrre e richiedere la trascrizione dell'atto di nascita del minore iscritto all'estero al medesimo Ufficiale dello Stato Civile.

Sentenza di adozione
Atto di nascita del minorenne adottato nato all'estero

Cosa si ottiene

La trascrizione dell'atto di nascita del minore, se nato all'estero, e l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello stesso, con relative e conseguenti annotazioni.

I genitori adottanti potranno quindi richiedere il rilascio di una C.I.E. in favore del minorenne che ha acquistato la cittadinanza italiana.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza di adozione, salvo necessità di acquisizione della documentazione necessaria.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

I costi per l'avvio del procedimento innanzi alla Prefettura della Repubblica sono quelli relativi alla presentazione di istanze al Ministero per la concessione della cittadinanza italiana.

Innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, la richiesta di effettuare il giuramento è sottoposta all'onere di bollo da € 16,00.

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Pagina aggiornata il 22/02/2024

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