Possono richiedere l'accesso agli atti tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
A chi può essere richiesto La richiesta può essere avanzata a tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse: tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e i gestori di pubblici servizi.
Descrizione
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Sussistono alcuni documenti esclusi dal diritto di accesso (ad es. documenti coperti da segreto di Stato, ecc.). Deve essere comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Come fare
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale la richiesta deve essere motivata dalla documentata necessità di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto e libertà fondamentale o di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, o un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
Copia del documento di identità
Cosa si ottiene
Accesso agli atti
Tempi e scadenze
Se entro 30 giorni dalla richiesta il richiedente non ha ricevuto risposta, la richiesta si intende respinta.
In caso di mancato riscontro o di diniego, il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta.
2 giorni
Tempi di presa in carico
30 giorni
Durata massima del procedimento amministrativo
Quanto costa
1
*Copia conforme all'originale
Soggetta ad imposta di bollo
2
Copia semplice
€ 0,25 per pagina
2
Consultazione
Accesso informale
* Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità e i tempi comunicati dall'Ente attraverso una comunicazione visibile all'interno dell'area riservata al cittadino.
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.