Riconciliazione dei coniugi separati

Servizio attivo I coniugi, di comune accordo, possono far cessare gli effetti della separazione legale senza l'intervento del Giudice, mediante una dichiarazione da rendere all’Ufficiale di Stato Civile.

  • Servizio attivo

I coniugi, di comune accordo, possono far cessare gli effetti della separazione legale senza l'intervento del Giudice, mediante una dichiarazione da rendere all’Ufficiale di Stato Civile.


A chi è rivolto

Il servizio si rivolge ai coniugi separati legalmente, a prescindere dalle modalità di intervenuta separazione (purché non si discorre di una mera separazione di fatto), che intendono dichiarare l'intervenuta riconciliazione tra gli stessi.

Descrizione

Premesso che la mera separazione di fatto non produce alcun effetto giuridico né tantomeno appare allo stato regolamentata, in caso di intervenuta separazione consensuale o giudiziale dei coniugi (sia essa intervenuta mediante sentenza, decreto di omologazione del Giudice, convenzione di negoziazione assistita o mediante accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile), i coniugi, al fine di ripristinare i reciproci diritti e doveri coniugali, possono richiedere attivare la procedura riconciliazione.

Competenti a ricevere detta dichiarazione sono:

l'autorità diplomatica italiana all'estero, per gli italiani residenti all'estero;
il notaio;
l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di celebrazione del matrimonio, del Comune di residenza al momento del matrimonio (Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto) o del comune di residenza attuale di almeno uno dei coniugi.
In caso di dichiarazione resa resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente, questi provvederà alla redazione di un apposito atto nei registri di matrimonio (nello specifico, in Parte Seconda Serie C) e alla relativa annotazione sull'atto di matrimonio.

Si precisa che le parti potranno procedere alla riconciliazione anche per il tramite di un notaio, il quale richiederà la relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione del matrimonio, comunicando altresì le eventuali convenzioni patrimoniali intervenute fra i coniugi al momento della riconciliazione.

Gli interessati dovranno richiedere all'U.S.C. di avviare la procedura in oggetto e questi avvierà l'istruttoria acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria (copia integrale dell'atto di matrimonio con annotazione di separazione; copia integrale degli atti di nascita degli sposi per verificare eventuali annotazioni di interdizione giudiziale).

Con riferimento alla data di decorrenza della riconciliazione, la stessa opera tra le parti dalla data dichiarata all'U.S.C. e, nei confronti dei terzi, dalla data di annotazione della riconciliazione sull'atto di matrimonio.

Conseguentemente alla riconciliazione, cessano i precedenti effetti della separazione legale e riprendono a decorrere i diritti e i doveri connessi al matrimonio.

Come fare

I coniugi separati legalmente che intendono avviare la procedura di riconciliazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Otranto dovranno compilare e sottoscrivere apposita dichiarazione di riconciliazione con indicazione dei rispettivi dati personali e di quelli relativi al matrimonio e alla separazione.

La dichiarazione può anche essere inoltrata a mezzo PEC con contestuale richiesta di appuntamento per la redazione dell'atto di stato civile consequenziale.

Nelle more, l’Ufficiale di Stato Civile avvierà l'istruttoria mediante acquisizione d’ufficio degli atti propedeutici necessari e, esperiti gli accertamenti preliminari, alla data concordata provvederà alla redazione dell'atto di riconciliazione, che sarà sottoscritto contestualmente dai due coniugi, i quali renderanno la dichiarazione in oggetto.

Conseguentemente, a margine dell'atto di matrimonio in oggetto, verrà annotata l'intervenuta riconciliazione delle parti.

Cosa serve

Ferma la necessità che, per attivare la procedura di riconciliazione, risulta necessario che le parti abbiamo tra di loro contratto matrimonio e che sia intervenuta la separazione legale, regolarmente annotata sull'atto di matrimonio, le parti dovranno esibire i rispettivi documenti di identità all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale acquisirà la dichiarazione di volontà di riconciliazione dei coniugi, avviando l'istruttoria della procedimento.

Dichiarazione su apposito modulo predisposto dall'ufficio, con allegata copia di documento di identità in corso di validità dei coniugi.
Copia della sentenza o del decreto di omologazione di separazione, copia conforme dell'accordo di negoziazione assistita dagli avvocati o copia conforme dell'accordo di separazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
L'Ufficiale dello Stato Civile competente provvederà d'ufficio ad acquisire l'ulteriore documentazione necessaria (estratto per copia integrale degli atti di nascita degli interessati e dell'atto di matrimonio tra di loro contratto, con annotazione di separazione).

Cosa si ottiene

Mediante riconciliazione, cesseranno con effetto immediato tutti i precedenti accordi di separazione, inclusi quelli disposti dal Tribunale, con contestuale ripristino di tutti i diritti e doveri della coppia unita in matrimonio.

La riconciliazione verrà annotata, al pari della precedente separazione legale, a margine dell'atto di matrimonio.

Tempi e scadenze

Richiesta accolta senza indugio e procedura attivata, previo appuntamento, nel più breve tempo possibile, non appena esperiti gli adempimenti preliminari.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

€ 16,00, da corrispondere alle casse comunali o da entrambi i coniugi pro quota o da una sola parte.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Pagina aggiornata il 20/02/2024

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